Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?


Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?

Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?

Se avete causato, con evidente torto, un piccolo incidente, sicuramente vi sarete chiesti se conviene risarcire direttamente la controparte, senza cioè fare la denuncia all’assicurazione. Questo perchè un incidente, anche se di lieve entità, fa aumentare la classe di merito di 2 posizioni, con conseguente aggravio del premio da pagare l’anno successivo.
Quasi tutti consigliano di fare sempre e comunque la denuncia usando il modulo CID, ma secondo noi ci sono molti casi in cui la convenienza sta da un’altra parte… abbiamo provato a fare qualche calcolo.
Abbiamo preso a riferimento un automobilista medio: 35 anni, impiegato, sposato, residente in un capoluogo di provincia del centro Italia, che ha assicurata una vettura di “segmento C” turbodiesel, senza incidenti negli ultimi anni.
Nel caso in esame, ogni scatto di classe di merito vale in media circa 50 euro (vale di più nelle classi più alte e meno in quelle più basse). L’aumento di premio dovuto alla denuncia dell’incidente con torto sarebbe quindi di circa 150 euro (varia in base alla sua classe di merito), pari a 3 classi di merito di differenza e circa il 25% in più del premio stesso. Ma fate attenzione… perchè questo aumento non vale solo per il primo anno, ma sarà presente tutti gli anni fino al raggiungimento della classe 1!!!
Spieghiamoci meglio con un esempio: se l’automobilista è in classe 8, con l’incidente l’anno successivo sarà in classe 10 anzichè 7, per un aumento di circa 150 euro come già detto. La stessa situazione si avrà l’anno successivo, quando passerà in classe 9 anzichè nella 6 che gli sarebbe spettata senza incidente, e questo fino al raggiungimento della classe minima 1. In pratica, sono 9 maggiorazioni da 150 euro, pari a 1.350 euro.
Se invece fosse già in classe 1, con la denuncia andrebbe in classe 3 per un esborso totale di 300 euro; molto gravosa invece la situazione delle classi alte, in quanto oltre al maggiore numero di anni necessari ad abbassare la classe, si deve anche tenere in considerazione una penalizzazione maggiore se si va nelle classi oltre la 14: in questi casi la denuncia potrebbe “costare” alla fine anche 3.000 euro.
Da considerare anche la presenza o meno della franchigia nell’assicurazione: il suo valore va comunque pagato di persona anche in caso di denuncia e di fatto “innalza” la soglia di convenienza di denuncia o meno.
Facendone un discorso di pura convenienza, è quindi evidente che per la classica “toccatina” che si può risolvere con 200/300 € di carrozziere conviene una soluzione amichevole e senza denuncia, ma in certi casi abbiamo visto che pure danni maggiori potrebbero beneficiare di questa pratica. E’ ovvio che per procedere senza denuncia, la controparte che ha ragione deve essere d’accordo con questo modo di procedere, mentre alla parte con torto conviene sempre farsi rilasciare una liberatoria scritta in carta semplice con tutti gli estremi dell’incidente, in modo da non doversi trovare a spiacevoli sorprese in futuro!
Riassumiamo i pro ed i contro del risarcimento alla controparte senza denuncia:

PRO:

  • Possibilità di risparmio, anche notevole, da valutare caso per caso
  • Chiusura veloce della pratica
  • Talvolta si riesce a trattare il risarcimento, a fronte di un pagamento rapido

CONTRO:

  • Non sempre la controparte acconsente
  • E’ consigliabile proporla solo in caso nel caso la controparte sembri persona onesta e ragionevole
  • Necessità di disporre della somma necessaria entro pochi giorni
  • Esiste comunque la possibilità di risarcire l’assicurazione per evitare il malus anche in caso di denuncia

Esiste un’altra via per evitare il malus dovuto ad un piccolo incidente con torto, che è quella consigliata dalle compagnie, ovvero la possibilità di risarcire alla compagnia la somma sborsata in caso di un incidente denunciato e liquidato. Noi abbiamo testato questa procedura e abbiamo riscontrato enormi difficoltà burocratiche e di tempistiche, e sarà oggetto di un prossimo articolo!

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5 Commenti a “Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?”



  1. giuseppe scrive:

    ho causato un lieve danno ad un’altra auto……io sono in classe1,vorrei sapere quanto mi aumenterebbe la mia assicurazione,premetto che l’altra persona è disponibile anche a pagarlo con soldi miei….cosa mi consigliate? grazie.

    • Esperto scrive:

      L’assicurazione ti andrà in CU3 con un incidente nello storico che graverà per 5 anni… impossibile dire “quanto” aumenterà, ma se il danno è di poche centinaia di euro forse conviene risarcire di tasca propria senza ricorrere all’assicurazione. In alternativa esiste sempre al possibilità di far pagare il danno alla propria assicurazione salvo poi risarcirla per non far comparire il sinistro (come puoi leggere nell’articolo).

  2. delia galeotti scrive:

    in caso di incidente con concorso di colpa la classe di rischio aumenta nella stessa misura di incidente con colpa al 100%?
    Grazie

    • admin scrive:

      Dipende. Se la colpa è almeno del 51%, gli effetti sono gli stessi di un incidente con colpa del 100%. Se la colpa è del 50% o inferiore, non si applica malus ma il sinistro rimane nello storico dell’assicurato per 5 anni. Se nel corso di questi 5 anni viene effettuato un altro sinistro (o più di uno) senza responsabilità principale, ma con una percentuale di colpa che sommata a quella nello storico faccia almeno 51%, allora scatta il malus come per un incidente con colpa.

  3. Jack scrive:

    A, me, una toccatina, è stata fatta pagare molto salata.
    Grazie alla legge bersani, la controparte a presentato un modulo cai monofirma (falso) e un preventivo gonfiato del 400%.
    L’agenzia, sapeva ma ha taciuto.
    Avevo un contratto con franchigia, superiore al danno provocato, ma non mi hanno dato nessuna informazione.
    La consap non rilascia informazioni ad assicurati con franchigia.
    La legge bersani è fatta su misura per i disonesti.

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