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	<title>Preventivo Assicurazione</title>
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	<description>Guida alle assicurazioni: preventivi per RCA auto, moto, casa e assicurazioni personali</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:22:15 +0000</pubDate>
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		<title>Casi particolari di assicurazioni con Legge Bersani</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/classe-merito/casi-particolari-di-assicurazioni-con-legge-bersani/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classe di Merito CU]]></category>

		<category><![CDATA[bersani]]></category>

		<category><![CDATA[casi particolari]]></category>

		<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>

		<category><![CDATA[risposte]]></category>

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		<description><![CDATA[Avete domande sul trasferimento della classe di merito della assicurazione secondo la Legge Bersani? Ecco alcuni casi particolari per capire come funziona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono centinaia le domande che ci avete fatto, e che ancora continuate a farci, relativamente al <strong>mantenimento della classe di merito</strong> per le seconde auto del nucleo familiare, ovvero sulla applicazione della nota <strong>legge Bersani sulle assicurazioni</strong>. Abbiamo raccolto qui di seguito alcuni dei casi particolari più interessanti, tra i quali potreste trovare la risposta alla vostra situazione!</p>
<p><strong>DOMANDA di Pierluigi</strong><br />
Salve. Ho usufruito della legge Bersani nessuno dice, però: che si, è vero, si rimane nella stessa classe di merito me NON con la stessa storia assicurativa, ergo il costo è di un buon 25% in più. Ho rottamato la vecchia auto ed ora mi scade il contratto per quella che ha usufruito della legge Bersani; la mia compagnia all’epoca mi disse che per &#8220;riprendermi&#8221; la mia vecchia storia assicurativa bastava chiamare un mese prima e me l’avrebbero ridata: è così? Il preventivo infatti cambia molto: con classe 1 e 5 anni senza incidenti è intorno ai 700 euro; con classe 1 e solo 1 anno senza incidenti (legge Bersani) è di 900 euro!!</p>
<p>RISPOSTA<br />
Quello che dici è verissimo e sta vanificando in parte i benefici di questa legge. Abbiamo scritto un articolo su questo argomento: qui. Per quanto riguarda la tua situazione, hai 5 anni di tempo per utilizzare come meglio credi la storia assicurativa della vecchia auto, dal momento della sospensione (o scadenza del contratto). Ti deve essere rilasciato l’attestato di rischio che vale appunto 5 anni (prima del decreto Bersani la validita era di 12 mesi).</p>
<p><strong>DOMANDA di Mara</strong><br />
Buongiorno, devo acquistare un’auto nuova quindi fare anche una nuova polizza assicurativa. Posso usufruire della<span id="more-254"></span> legge Bersani quindi prendere la classe di merito di mio padre anche se NON sono neopatentata?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Sicuramente si. Il NON essere neopatentati è un vantaggio, in quanto per chi ha la patente da pochi anni le polizze sono molto care anche ereditando una classe molto bassa dai genitori!</p>
<p><strong>DOMANDA di Kris</strong><br />
Mio padre è proprietario di due auto: auto A con CU1 e assicurazione che scade il 15/02/2010, auto B con CU9 e assicurazione che scade il 12/08/10..<br />
A marzo arriva l’auto nuova C in quanto abbiamo usufruito degli incentivi per la rottamazione dell’auto A e vorremmo intestarla a me (non ho altre auto intestate) per farmi ottenere la CU di mio padre grazie alla legge Bersani.<br />
Domande:<br />
1- grazie alla legge bersani io mi ritrovo con assicurazione in CU1, che comunque essendo giovane andrei a pagare senz altro di piu’ rispetto a mio padre.<br />
2- mio padre perde la CU1 ??? e si ritrova con una sola auto e CU9.. ora Vi chiedo… e possibile sospendere la polizza dell auto A e riattivarla sull auto B.. in modo da avere entrambe le auto con classe 1???<br />
Mi sembra strana la cosa che io vada si in classe 1.. e mio padre che è da anni in classe 1 debba ripartire dalla classe 9..</p>
<p>RISPOSTA<br />
1- Vero, essendo giovane la tua cu1 sarebbe comunque cara<br />
2- Non ci dovrebbero essere problemi viste le scadenze che hai riportato. sospendi la prima polizza, e alla scadenza della seconda la riattivi sulla vettura B. Questo può essere fatto in quanto sia A che B sono intestate alla stessa persona. AL momento del trasferimento della polizza ci sarà un conguaglio per la differenza di premi tra la vettura A e la B (quindi potrebbe anche essere un rimborso parziale)</p>
<p><strong>DOMANDA di Orsola</strong><br />
Da ottobre 2009 la mia assicurazione è scaduta, ma non ho provveduto a rinnovarla perchè l’auto e molto vecchia e sto pensando di cambiarla, volevo sapere per quanto tempo vale l’attestato di rischio per non perdere la 1 classe, per stipulare una nuova assicurazione, ho letto che fino a 5 anni il tempo ma si deve attestare di non utilizzare l’auto. Vorrei sapere cosa si deve fare.</p>
<p>RISPOSTA<br />
L’attestato di rischio ha validità 5 anni (in precedenza era: 12 mesi)</p>
<p><strong>DOMANDA di Rosaria</strong><br />
Al momento posseggo un auto intestata solo a me e assicurata in classe 7, la cui assicurazione scade a marzo 2010. Ho acquistato una nuova auto con gli incentivi della rottamazione, rottamando un’auto di proprietà di mia cognata, residente in un altro Comune, e cointestando la nuova auto con lei. Mia cognata è 1° proprietario.<br />
La vecchia auto di mia proprietà non l’ho ancora venduta.<br />
Domanda1: è possibile, essendo la nuova auto cointestata, fare un nuovo contratto di assicurazione intestato solo a me, prendendo la classe di merito di mia cognata, che è in 1^ classe?<br />
Domanda2: E’ possibile, nel caso la prima domanda abbia risposta negativa, passare l’assicurazone della mia vecchia auto sulla nuova, prima di vendere l’auto, tenendola magari ferma in un box privato?</p>
<p>RISPOSTA<br />
1- direi di no<br />
2- purtroppo no anche in questo caso, in quanto per trasferire una assicurazione è necessario presentare il passaggio di proprietà o la rottamazione della vecchia auto. Trattandosi questa di una politica commerciale delle assicurazioni e non di una regola, può darsi però che la tua assicurazione ti consenta il trasferimento, per cui un tentativo lo farei.</p>
<p><strong>DOMANDA di Stefania</strong><br />
Ho acquistato un’auto nuova e devo quindi fare anche una nuova polizza assicurativa. Posso usufruire della legge Bersani acquisendo la classe di merito di mio padre?<br />
Mio padre ha una polizza assicurativa di un’auto intestata a mio fratello (che non risulta più nello stato di famiglia). Si può ovviare a ciò con un passaggio di proprietà dell’auto da mio fratello a mio padre?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Il fatto che la vettura di tuo padre sia intestata al fratello non dovrebbe comportare problemi per acquisire la sua classe di merito, in quanto fa fede l’attestato di rischio di tuo padre. Secondo me, quindi, fare quel passaggio non è influente ai fini della tua assicurazione.</p>
<p><strong>DOMANDA di Fabio</strong><br />
In famiglia abbiamo 2 auto: una la utilizza mio padre e una la utilizzo io.<br />
Non sapendo della legge Bersani, quando (nel 2007) ho acquistato la mia auto, l’ho fatta intestare esclusivamente a mio padre, che ha la CU1.<br />
Mi hanno detto che anch’io potrei usufruire della legge Bersani se mio padre effettuasse un passaggio di proprietà a mio favore. me lo confermate?<br />
Se così fosse, ho un’altra domanda: l’assicurazione della mia auto scadrà a marzo, dovrò attendere la scadenza della polizza, poi fare il passaggio di proprietà, e poi recarmi in assicurazione?<br />
Magari il guadagno non lo vedrò immediatamente quest’anno, perchè pagherò 400/500 euro per il passaggio di proprietà, ma partirei ad avere un’assicurazione con la CU1.</p>
<p>RISPOSTA<br />
Esatto, con un passaggio di proprietà puoi rientrare nella classe 1. Il fatto di fare questa operazione a scadenza non è obbligatorio, ma consigliato in modo da &#8220;sfruttare&#8221; tutta l’assicurazione attuale.</p>
<p><strong>DOMANDA di Matteo<br />
</strong>Da 3 anni sono assicurato grazie alla Bersani con la classe di merito 1 e non ho incidenti da 6 anni; se esco dal nucleo familiare (convivo con mia madre e sto cercando lavoro in un’altra città) come posso conservare la classe di merito acquisita? se stipulo adesso un contratto con un’altra assicurazione con quale classe entro (con la 1 o con la vecchia aggiornata)? In sintesi se vengono meno dei requisiti della Bersani c’è qualche modo di mantenere la classe di merito che si è mantenuta senza incidenti?</p>
<p>RISPOSTA<br />
La classe oramai è tua anche se vengono meno i requisiti di 3 anni fa. Non solo: se acquisti una 2a auto a tuo nome, puoi usufruire della tua classe attuale.</p>
<p><strong>DOMANDA di Matteo</strong><br />
In famiglia abbiamo 2 macchine, una intestata a mia madre Classe 1 e una a mio padre Classe 7. Vorrei acquisire la classe di mia madre intestandomi l’attuale assicurazione di mio padre che è intestatario dell’auto e contrente della polizza. E’ possibile? sono obbligato a fare il passaggio di proprietà?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Necessario passaggio di proprietà, altrimenti non puoi neanche fare l’assicurazione a tuo nome</p>
<p><strong>DOMANDA di Simona</strong><br />
Ho acquistato nel 2009 un’auto intestandola a me e prendendo la classe 1 di mio padre convivente. A febbraio scadrà la polizza per cui sto decidendo di cambiare compagnia, e tra qualche mese cambierò anche residenza. Quindi le domande sarebbero due: - la nuova compagnia accetterà la classe di merito che ho con l’attuale? e ancora.. c’è un tempo dopo il quale si acquisisce la classe “regalata” dal familiare,oppure bisogna necessariamente essere conviventi?</p>
<p>RISPOSTA<br />
La classe oramai è &#8220;tua&#8221;!</p>
<p><strong>DOMANDA di Salvador<br />
</strong>Ho appena acquistato una macchina nuova, naturalemente intestata a me, vorrei sapere se per usufruire della legge Bersani bisogna intestare la macchina anche a mio padre, con il quale vorrei usare la legge bersani. vi pongo questa domanda perchè la l’agenzia dove risiede mio padre,ha richiesto la doppia intestazione della vettura per usufruire della legge.</p>
<p>RISPOSTA<br />
Nella maniera più assoluta, non è necessario cointestare l’auto per usufruire della classe del padre.</p>
<p><strong>DOMANDA di Maurizio</strong><br />
Ho 1 auto di mia proprietà con Classe di merito 1, volevo fare il passaggio di proprietà a favore di mia madre che usufruisce della Legge 104 (in regola con i requisiti e le agevolazioni per pensione di accompagno). Posso mantenere la stessa classe di merito , considerando anche che la residenza è la stessa di mia madre ?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Nessun problema</p>
<p><strong>DOMANDA di Mirko<br />
</strong>Io convivo e abbiamo creato il nostro nucleo famigliare. Abbiamo due auto che sono rispettivmaente intestate a mio padre e sua madre. Volevo sapere come posso fare per intestarmi l’assicurazione in modo da sfruttare la legge bersani, dato che mi sembra piu corretto che le auto siano intestate a noi cosi come le assicurazioni.<br />
Io pensavo di scollegarmi dal nucleo famigliare appena con la mia convivente e riunirmi a quello dei miei genitori, fare il passaggio di proprietà dell’auto, stipulare la nuova polizza a mio nome, ritornare nel nucleo famigliare con la mia fidanzata, fare il passaggio di proprietà dell’altra auto a suo nome e poi creare la nuova assicurazione a suo nome sfruttando la legge bersani ne miei confronti che a mia volta la sfrutterei nei confronti di mio padre. Puo funzionare una sequenza di questo genere?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Dovrebbe funzionare. Fai dei preventivi per valutarne la convenienza economica.</p>
<p><strong>DOMANDA di Linda</strong><br />
Ho venduto la mia auto su cui avevo una polizza assicurativa classe di merito 1, ne ho acquistata un’altra intestandola pero’ alla società di cui sono amministratore unico, volevo sapere se posso passare su questa nuova vettura la mia vecchia polizza mantenendo la stessa classe di merito o se nel mio caso c’e’ un’altro modo per poterla mantenere?</p>
<p>RISPOSTA<br />
Purtroppo non esiste nessun modo per mantenere la classe 1. La Legge Bersani infatti non è valida per le auto aziendali.</p>
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		<title>Incidente falso: l&#8217;assicurazione paga e il premio aumenta!</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/difesa-consumatori/incidente-falso-assicurazione-paga-e-il-premio-aumenta/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Difesa diritti consumatori - Assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[aumento]]></category>

		<category><![CDATA[colpo di frusta]]></category>

		<category><![CDATA[incidente]]></category>

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		<category><![CDATA[tutela legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Un racconto che ha dell'incredibile: un incidente falso viene pagato dall'assicurazione e il truffato subisce l'aumento della polizza RCA. E la tutela legale della compagnia latita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_250" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/07/assicurazione-incidente-falso.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-250  " title="assicurazione incidente falso" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/07/assicurazione-incidente-falso-150x150.jpg" alt="Incidente falso, assicurazione paga. Una bella truffa..." width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Incidente falso, assicurazione paga. Ordinaria truffa...</p></div>
<p>Riceviamo da un nostro lettore un racconto che ha dell&#8217;incredibile, ma che, purtroppo, ci parla di un fatto piuttosto frequente in Italia: gli <strong>incidenti inventati appositamente per avere risarcimenti dalle assicurazioni</strong>. Quanti incidenti in Italia sono falsi? E quanto incidono, direttamente e indirettamente, sui costi delle polizze?<br />
Un altro tema che viene sollevato è quello della effettiva efficacia della <strong>tutela legale</strong> sottoscritta con la polizza RCA auto: non è obbligatoria e si paga a parte una cifra tutto sommato contenuta, ma poi in caso di bisogno il servizio è all&#8217;altezza?<br />
Leggete e commentate&#8230;</p>
<p>Un &#8220;bel&#8221; giorno di 3 anni e mezzo fa mi sono alzato e ho trovato nella cassetta della posta una lettera della mia compagnia di assicurazione auto (omettiamo il nome della compagnia) dove c&#8217;era scritto che non avevo denunciato un sinistro accaduto circa 10 giorni prima. La comunicazione riportava la data, il luogo, le macchine coinvolte, il nome del proprietario dell&#8217;altro mezzo e la tipologia di sinistro (un tamponamento). Il fatto è che io non avevo fatto nessun sinistro, quindi ho pensato che si trattasse di un errore della trascrizione della targa, anche se il sospetto di essere vittima di un raggiro si era già insinuato in me&#8230;. la compagnia, in base alla nuova norma sul risarcimento diretto, voleva subito risarcire il &#8220;danneggiato&#8221; ma sono stato<span id="more-246"></span> io a fare una comunicazione, bloccare la pratica e portare la cosa in giudizio. E&#8217; stato istituito un perito, è venuto a vedere la mia vettura e ha attestato che il mio mezzo non era danneggiato, ne&#8217; aveva subito dei lavori di ripristino. Inoltre, sotto consiglio dell&#8217;avvocato della compagnia (a proposito: davvero poca cosa la sua difesa) portai anche la testimonianza di due persone.<br />
Siamo andati dal Giudice di Pace e ognuno ha draccontato la proproa versione e portato le relative prove. Il danneggiato ha un teste che dice che il giorno dell&#8217;accaduto una Renault Megane Scenic (la mia invece è solamente una Renault Megane quindi una contraddizione, per chi conosce i modelli sa che le auto sono completamente diverse) ha tamponato il loro mezzo e successivamente è scappato via. Il teste dice inoltre che era buio (hanno dichiarato l&#8217;accaduto alle 22:00), che non ha potuto vedere il colore degli occhi e dei capelli di chi li tamponava ma che gli è sembrato un ragazzo sui 25 anni (Seconda contraddizione: se dici che era buio e non puoi vedere i tratti somatici, come fai a stabilire l&#8217;età della persona?).<br />
Dopo 3 anni: nonostante io avessi una perizia a favore e due testimoni e loro abbiano inventato l&#8217;incidente con una serie di contraddizioni e con un solo teste, il giudice mi ha dato torto!! E ha condannato la mia compagnia al risarcimento dei danni del mezzo, degli avvocati della parte truffatrice e anche dei danni fisici (il famoso colpo di frusta!!). Ovviamente quello che poi ne subirà le conseguenze sono io onesto cittadino, a scadenza di contratto.<br />
Ho 26 anni, assicurato con questa compagnia che tra l&#8217;altro è una delle più care, e adesso pure un aumento considerevole ingiusto per una fatto non commesso.<br />
Dopo tutta questa storia io dico: sono assicurato con una delle compagnie più care e per i soldi che ho pagato pretendevo un&#8217;assistenza legale migliore. A questo punto a scadenza cambio assicurazione tanto se le assistenze legali fan tutte schifo a questo punto pago di meno.<br />
Altra considerazione: in Italia siamo in balia dei truffatori che hanno campo aperto con la gente onesta e si arrichiscono con le compagnie e nessuno fa nulla. In Francia per esempio il colpo di frusta (vero o fasullo che sia) non viene risarcito e infatti le polizze costano la metà che in Italia!</p>
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		<title>Classe di merito assicurazione: trasferimento tra familiari</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/assicurazioni-auto/classe-di-merito-assicurazione-trasferimento-tra-familiari/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>

		<category><![CDATA[bersani]]></category>

		<category><![CDATA[bonus malus]]></category>

		<category><![CDATA[bonus/malus]]></category>

		<category><![CDATA[familiari]]></category>

		<category><![CDATA[residenza]]></category>

		<category><![CDATA[stato di famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci sono molte agevolazioni per le seconde assicurazioni stipulate all'interno del nucleo familiare, ma il trasferimento spesso richiede degli accorgimenti: ecco come fare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_244" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/06/assicurazioni-famiglia.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-244" title="assicurazioni famiglia" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/06/assicurazioni-famiglia-150x150.jpg" alt="Ecco come risparmiare sulla 2a e 3a assicurazione auto in famiglia" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ecco come risparmiare sulla 2a e 3a assicurazione auto in famiglia</p></div>
<p>Tra le domande più frequenti che ci ponete sulle <strong>assicurazioni</strong>, molte riguardano i trasferimenti <strong>della classe di merito bonus/malus</strong> tra <strong>componenti dello stesso nucleo familiare</strong>, vediamo qualche caso per capire cosa si può e cosa non si può fare. Vi ricordiamo che per componenti del medesimo nucleo familiare intendiamo risultanti sullo stesso Stato di Famiglia.</p>
<p>- La <strong>Legge Bersani</strong> sulle assicurazioni consente di avere la classe di merito dell&#8217;auto di un <strong>genitore</strong> (di solito bassa) alla nuova auto acquistata da un figlio, che altrimenti partirebbe dalla classe 14. Il figlio deve ancora essere convivente, ovvero risultare sullo stato di famiglia, e la cosa è valida per tutti i parenti.</p>
<p>- I <strong>coniugi in comunione di beni</strong> si comportano, dal punto di vista delle assicurazioni e della proprietà dei veicoli, come una sola persona. Per cui, ad esempio, è possibile per la moglie prendere la classe bonus/malus di una auto acquistata a suo nome che sostituisce una venduta o rottamata dal marito. Questo, indipendentemente dalla legge Bersani (Questo è importante in quanto le classi &#8220;ereditate&#8221; hanno premi più alti di quelle &#8220;vere&#8221;).</p>
<p>- Se in famiglia ci sono auto con assicurazioni con classe di merito <span id="more-243"></span>alta, ovvero con contratti attivi da prima della legge Bersani, è possibile effettuare un <strong>passaggio di proprietà tra familiari</strong> per riassicurare la vettura sfruttando la classe più bassa del nucleo familiare. Questo è un trucchetto che alcune compagnie vietano da contratto, ma che non è vietato dalla legge.</p>
<p>- E&#8217; possibile <strong>trasferire temporaneamente la propria residenza</strong> per usufruire della Legge Bersani. Anche questo è un trucchetto che può risultare utile ad esempio ai figli già residenti per conto proprio ma che devono <strong>assicurare per la prima volta una vettura</strong>, e che altrimenti non potrebbero ereditare la classe dei genitori. L&#8217;idea è quella di ritrasferire la residenza dai genitori per un certo periodo di tempo. Anche questo non è vietato dalla legge, ma alcune compagnie precisano che la residenza del intestatario dell&#8217;assicurazione che richiede i benefici &#8220;Bersani&#8221; debba essere &#8220;stabile&#8221;. Il termine è comunque soggettivo e non è dato di sapere una permanenza minima della residenza, per cui a nostro avviso è una precisazione che ha poco valore.</p>
<p>Se avete domande o altri casi da sottoporre, come al solito, usate il modulo commenti qui sotto!</p>
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		<item>
		<title>Assicurazione Auto: cosa fare in caso di decesso del proprietario</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/assicurazioni-auto/assicurazione-auto-cosa-fare-in-caso-di-decesso-del-proprietario/</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>

		<category><![CDATA[cointestata]]></category>

		<category><![CDATA[decesso]]></category>

		<category><![CDATA[legge bersani]]></category>

		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<category><![CDATA[voltura]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa succede all'assicurazione in caso di morte del proprietario del veicolo? Leggi cosa fare con l'auto e con la polizza nel caso di decesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete in molti a chiederci come comportarsi in caso di <strong>decesso del proprietario dell&#8217;auto</strong> e/o dell&#8217;intestatario della polizza di assicurazione. Diciamo subito che la normativa non è per niente chiara e c&#8217;è molta burocrazia di mezzo&#8230; questo è un fatto grave, perchè vengono colpite persone che havvo avuto un lutto e che hanno, tra l&#8217;altro, molte altre pratiche da sbrigare.<br />
La legge dice che <strong>in caso di morte del proprietario di un&#8217;auto</strong> (o di altro veicolo), gli eredi hanno 6 (sei) mesi di tempo per effettuare la variazione sul libretto di circolazione: è obbligatorio fare un passaggio di proprietà a favore di tutti gli eredi, quindi è probabile che <strong>il mezzo risulterà cointestato</strong>. Come abbiamo detto più volte, avere un mezzo cointestato comporta solo problemi, a maggior ragione se <span id="more-239"></span>lo è &#8220;per forza&#8221; come nel caso della successione. E&#8217; quindi consigliabile effettuare un successivo passaggio verso la persona che utilizzerà la vettura, anche se questo comporta un costo aggiuntivo per niente basso (un passaggio costa in media 500 euro, quindi sono 1.000 euro e oltre per il doppio passaggio); a volte alcune agenzie di pratiche automobilistiche acconsentono, forzando la mano, a &#8220;saltare&#8221; il primo passaggio.<br />
Veniamo all&#8217;assicurazione: <strong>in caso di morte dell&#8217;intestatario</strong>, bisogna assolutamente informare la compagnia pena la non copertura in caso di sinistro. Il contratto potrà essere estinto (con restituzione del premio non goduto), oppure volturato al nuovo proprietario, ma qui sorge un problema. E&#8217; infatti frequente che la persona deceduta avesse (per l&#8217;anzianità conseguita) una classe di merito bassa ed un premio conveniente, classe che non sempre è possibile passare agli eredi. A nostro avviso <strong>la Legge Bersani non consente di trasferire la classe di un congiunto defunto agli eredi</strong>, per cui la classe del vecchio intestatario si estingue. Se l&#8217;auto è cointestata tra tutti gli eredi, la polizza partirà dalla PEGGIORE delle classi possedute da essi, con in più l&#8217;aggravio per età nel caso in cui ci siano giovani o neopatentati. Nel caso invece in cui gli eredi sino tutti parenti conviventi, è possibile applicare la Legge Bersani tra di loro, attribuendo alla nuova polizza la MIGLIORE classe tra quelle possedute dai nuovi intestatari.<br />
Alcune compagnie prevedono che la classe di merito del defunto possa essere trasferita agli eredi, questo indipendentemente dalla Legge Bersani: in questo caso la situazione è più semplice e favorevole, ma deve essere una cosa prevista dal contratto.<br />
Per questi motivi, è bene valutare caso per caso come conviene agire, facciamo <em>un esempio</em>:<br />
Auto intestata ad una persona anziana, in classe 1, la persona che viene a mancare. Gli eredi sono la moglie (nessuna auto assicurata a suo nome) e la figlia non più convivente (possiede già una vettura in classe 3). La vettura viene ereditata da madre e figlia, quindi cointestata, e l&#8217;assicurazione partirà dalla classe 14. Se invece la vettura viene nuovamente volturata alla sola figlia, è possibile assicurarla in classe 3.</p>
<p>Se avete domande e casi particolari sul tema dell&#8217;assicurazione in caso di decesso, sottoponeteli pure qui sotto, avrete una risposta in tempi brevi (nota: le risposte sono pareri personali senza alcun valore legale!).</p>
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		<item>
		<title>RCA Auto: ecco come risparmiare la metà!</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consigli per Risparmiare]]></category>

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		<category><![CDATA[rca]]></category>

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		<description><![CDATA[Vi piacerebbe spendere il 50% in meno sulla vostra assicurazione RCA auto? E' possibile, perchè in Europa le tariffe sono molto più basse... leggi cosa ha scoperto ISVAP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-237" title="rca auto europa" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/06/rca-auto-europa-150x150.jpg" alt="In Europa i prezzi della RCA Auto sono la meta che in Italia" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">In Europa i prezzi della RCA Auto sono la meta che in Italia</p></div>
<p>Vi piacerebbe <strong>spendere per la vostra assicurazione RCA Auto la metà esatta</strong> di quanto state spendendo adesso? Il modo c&#8217;è&#8230; basta trasferire la propria residenza in Francia o in Germania!<br />
Per chi non avesse capito, la nostra proposta è volutamente provocatoria e scaturisce da una recente inchiesta sui <strong>prezzi delle assicurazioni auto</strong> effettuata da ISVAP. L&#8217;Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è arrivato ad un responso che ha dell&#8217;incredibile: in Italia i prezzi delle RCA auto sono praticamente doppi rispetto a quelli degli altri Paesi, e non stiamo parlando dell&#8217;Europa dell&#8217;Est, ma dei Paesi nostri confinanti!<br />
Perchè tutta questa differenza? Difficile dirlo, ma <em>Giancarlo Giannini</em>, presidente dell&#8217;ISVAP, propone 3 cose da fare subito per arginare questa crescita assurda dei prezzi:</p>
<ol>
<li>Risarcimento diretto per tutti i sinistri</li>
<li>Abolizione del tacito rinnovo per favorire la concorrenza</li>
<li>In caso di incidente con feriti, tabellazione del danno biologico per gli infortuni più gravi</li>
</ol>
<p>Ciò che preoccupa, oltre al <span id="more-236"></span>dato assoluto, è infatti anche il trend dei prezzi, che ha degli <strong>aumenti</strong> ben tripli rispetto alla media Europea. Importante quindi arginare intanto l&#8217;aumento sregolato, per poi studiare qualcosa per una riduzione delle tariffe, pena, come rileva sempre Giannini, un impatto significativo sull&#8217;economia Italiana.</p>
<p>Secondo voi come mai c&#8217;è tutta questa differenza con il resto dell&#8217;Europa? Possibile che in Italia ci siano così tanti incidenti in più? Oppure c&#8217;è dell&#8217;altro&#8230; dite la vostra!</p>
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		<title>Risarcimento Diretto: ecco come funziona</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novita assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[cid]]></category>

		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>

		<category><![CDATA[invalidita]]></category>

		<category><![CDATA[risarcimento diretto]]></category>

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		<description><![CDATA[Assicurazioni e piccoli incidenti: con il risarcimento diretto è la nostra compagnia che ci indennizza se abbiamo subito un incidente. Vediamo come e se funziona la nuova procedura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_232" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/06/risarcimento-diretto.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-232" title="risarcimento diretto" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/06/risarcimento-diretto-150x150.jpg" alt="Risarcimento Diretto: il CID non è obbligatorio ma velocizza" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Risarcimento Diretto: il CID non è obbligatorio ma velocizza</p></div>
<p>Sono ancora in pochi coloro che conoscono questa importante novità nel settore delle assicurazioni auto e moto, il <strong>risarcimento diretto</strong>, o anche <strong>indennizzo diretto</strong>, introdotto nel 2007 per semplificare la liquidazione di piccoli incidenti.<br />
In che cosa consiste il risarcimento diretto? In pratica, è possibile richiedere l&#8217;indennizzo dei danni subiti in un incidente in cui siamo parte lesa direttamente alla propria assicurazione anzichè dalla controparte. Sarà poi la nostra compagnia a rivalersi sulla assicurazione della contro parte: tutto questo serve per velocizzare le pratiche, ma può essere applicato soltanto in particolari condizioni, eccole:</p>
<ul>
<li>Innanzitutto, i veicoli coinvolti nel sinistro devono essere soltanto 2.</li>
<li>I veicoli possono essere indistintamente auto, moto, autocarri o cicolomotori (ma solo se hanno la nuova targa).</li>
<li>Non devono esserci gravi danni a persone: viene fissato come limite massimo una invalidità permanente del 9%.</li>
<li>I veicoli coinvolti devono avere assicurazione Italiana.</li>
<li>In caso di incidente con un veicolo non assicurato, non interviene il risarcimento diretto bensì il &#8220;Fondo per le vittime della Strada&#8221;. </li>
</ul>
<p>La procedura è piuttosto semplice: si deve <span id="more-231"></span>presentare dal proprio assicuratore una denuncia dell&#8217;incidente, meglio, ma non obbligatorio, se è accompagnata dal <strong>CID</strong> (modulo di constatazione amichevole) correttamente compilato. La propria assicurazione è obbligata a fornire la massima assistenza in questa fase, ad esempio aiutando il cliente nella compilazione di tutti i moduli necessari, poi ha 60 giorni per formulare al cliente una propria proposta di risarcimento. Se è presente il CID, questo tempo è di soli 30 giorni.<br />
A questo punto la parte danneggiata può scegliere se accettare o meno la proposta della propria assicurazione, la quale a sua volta deve liquidare quanto pattuito entro 15 giorni.</p>
<p>A nostro avviso questa procedura è una novità importante, e non solo perchè semplifica e velocizza la liquidazione di piccoli sinistri dove la responsabilità è evidente, ma anche per un altro motivo. Fino ad adesso infatti molte persone non si sono interessate della serietà e correttezza della propria compagnia di assicurazioni, in quanto la propria compagnia liquidava &#8220;gli altri&#8221;. Adesso invece è probabile che, in caso di sinistro, dobbiamo trattare con la nostra compagnia, quindi è importante più che mai stabilire un rapporto di fiducia.<br />
Per chi volesse approfondire l&#8217;argomento, vi segnaliamo il <a href="http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F12996/risarcimento%20diretto.pdf" target="_blank">documento ISVAP sul risarcimento diretto</a> che potete scaricare in PDF e stampare (3 pagine).</p>
<p>Resta da verificare se questa procedura funziona effettivamente, <strong>raccontateci le vostre esperienze</strong> scrivendole qui sotto nell&#8217;area commenti, saranno una testimonianza molto preziosa!</p>
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		<title>Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consigli per Risparmiare]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosa fare nel caso di un piccolo incidente con torto? Abbiamo fatto un calcolo per verificare se  conviene risarcire direttamente la controparte senza fare la denuncia... leggi i pro e i contro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_228" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/04/denuncia-piccolo-incidente.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-228" title="denuncia piccolo incidente" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/04/denuncia-piccolo-incidente-150x150.jpg" alt="Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Piccolo incidente: conviene risarcire direttamente la controparte?</p></div>
<p>Se avete causato, con evidente torto, un <strong>piccolo incidente</strong>, sicuramente vi sarete chiesti se conviene <strong>risarcire direttamente la controparte</strong>, senza cioè fare la denuncia all&#8217;assicurazione. Questo perchè un incidente, anche se di lieve entità, fa aumentare la classe di merito di 2 posizioni, con conseguente aggravio del premio da pagare l&#8217;anno successivo.<br />
Quasi tutti consigliano di fare sempre e comunque la denuncia usando il modulo CID, ma secondo noi ci sono molti casi in cui la convenienza sta da un&#8217;altra parte&#8230; abbiamo provato a fare qualche calcolo.<br />
Abbiamo preso a riferimento un automobilista medio: 35 anni, impiegato, sposato, residente in un capoluogo di provincia del centro Italia, che ha assicurata una vettura di &#8220;segmento C&#8221; turbodiesel, senza incidenti negli ultimi anni.<br />
Nel caso in esame, ogni scatto di classe di merito vale in media circa 50 euro (vale di più nelle classi più alte e meno in quelle più basse). L&#8217;aumento di premio dovuto alla denuncia dell&#8217;incidente con torto sarebbe quindi di circa 150 euro (varia in base alla sua classe di merito), pari a 3 classi di merito di differenza e circa il 25% in più del premio stesso. Ma fate attenzione&#8230; perchè questo aumento non vale solo per il primo anno, ma sarà presente tutti gli anni fino al raggiungimento della classe 1!!!<br />
Spieghiamoci meglio con un esempio: se l&#8217;automobilista è in classe 8, con l&#8217;incidente l&#8217;anno successivo sarà in classe 10 anzichè 7, per un aumento di circa 150 euro come già detto. La stessa situazione si avrà l&#8217;anno successivo, quando passerà in classe 9 anzichè nella 6 che gli sarebbe spettata senza incidente, e questo fino al raggiungimento della classe minima 1. In pratica, sono 9 maggiorazioni da 150 euro, pari a 1.350 euro.<br />
Se invece fosse già in classe<span id="more-226"></span> 1, con la denuncia andrebbe in classe 3 per un esborso totale di 300 euro; molto gravosa invece la situazione delle classi alte, in quanto oltre al maggiore numero di anni necessari ad abbassare la classe, si deve anche tenere in considerazione una penalizzazione maggiore se si va nelle classi oltre la 14: in questi casi la denuncia potrebbe &#8220;costare&#8221; alla fine anche 3.000 euro.<br />
Da considerare anche la presenza o meno della <strong>franchigia</strong> nell&#8217;assicurazione: il suo valore va comunque pagato di persona anche in caso di denuncia e di fatto &#8220;innalza&#8221; la soglia di convenienza di denuncia o meno.<br />
Facendone un discorso di pura convenienza, è quindi evidente che per la classica &#8220;toccatina&#8221; che si può risolvere con 200/300 € di carrozziere conviene una soluzione amichevole e senza denuncia, ma in certi casi abbiamo visto che pure danni maggiori potrebbero beneficiare di questa pratica. E&#8217; ovvio che per procedere senza denuncia, la controparte che ha ragione deve essere d&#8217;accordo con questo modo di procedere, mentre alla parte con torto conviene sempre farsi rilasciare una liberatoria scritta in carta semplice con tutti gli estremi dell&#8217;incidente, in modo da non doversi trovare a spiacevoli sorprese in futuro!<br />
Riassumiamo i pro ed i contro del risarcimento alla controparte senza denuncia:</p>
<p><strong>PRO:</strong></p>
<ul>
<li>Possibilità di risparmio, anche notevole, da valutare caso per caso</li>
<li>Chiusura veloce della pratica</li>
<li>Talvolta si riesce a trattare il risarcimento, a fronte di un pagamento rapido</li>
</ul>
<p><strong>CONTRO:</strong></p>
<ul>
<li>Non sempre la controparte acconsente</li>
<li>E&#8217; consigliabile proporla solo in caso nel caso la controparte sembri persona onesta e ragionevole</li>
<li>Necessità di disporre della somma necessaria entro pochi giorni</li>
<li>Esiste comunque la possibilità di risarcire l&#8217;assicurazione per evitare il malus anche in caso di denuncia</li>
</ul>
<p>Esiste un&#8217;altra via per evitare il malus dovuto ad un piccolo incidente con torto, che è quella consigliata dalle compagnie, ovvero la possibilità di <strong>risarcire alla compagnia</strong> la somma sborsata in caso di un incidente denunciato e liquidato. Noi abbiamo testato questa procedura e abbiamo riscontrato enormi difficoltà burocratiche e di tempistiche, e sarà oggetto di un prossimo articolo!</p>
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		<title>Perchè la mia polizza RCA aumenta sempre?</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/difesa-consumatori/perche-la-mia-polizza-rca-aumenta-sempre/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Difesa diritti consumatori - Assicurazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Perchè la polizza della tua assicurazione RCA aumenta anche senza incidenti? I motivi sono molti, vediamo perchè e cosa fare per trattare il prezzo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_219" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-full wp-image-219 " title="aumento prezzo polizza" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/04/aumento-prezzo-polizza.jpg" alt="Perche la polizza RCA aumenta sempre anche senza incidenti?" width="165" height="212" /><p class="wp-caption-text">Perche la polizza RCA aumenta sempre anche senza incidenti?</p></div>
<p>Scommettiamo che siete in tanti a farvi questa domanda: <strong>perchè la mia polizza RCA aumenta sempre?</strong><br />
E&#8217; naturale che una polizza bonus-malus aumenti a seguito di un incidente, in quanto si ha un malus di 2 classi di merito ed una &#8220;bella&#8221; segnalazione di incidente sul proprio storico degli ultimi 5 anni, ma&#8230; perchè aumenta una polizza che non ha avuto incidenti e che quindi gode di una classe di merito più vantaggiosa rispetto all&#8217;anno precedente?<br />
I motivi sono diversi, vediamoli: innanzitutto le assicurazioni, così come ogni altro prodotto, sono soggetti ad un annuale aumento di costo. Periodicamente, poi, vengono riformulati da parte della compagnia i criteri per stabilire i premi, per cui, ad esempio, nella vostra città potrebbe esserci stato un incremento di incidenti che ha portato ad un rincaro generale delle RCA.<br />
Esiste poi la questione della <strong>tasse</strong>, soggette a variazioni anche importanti (mai verso il basso!): per queste, per fortuna, esiste una buona trasparenza per cui è possibile trovarne specificato l&#8217;importo sulla polizza, in modo da confrontarlo con quello degli anni precedenti.<br />
Ultimo aspetto, ma a volte il più decisivo, quello della <strong>commissione dell&#8217;agenzia</strong>. Solitamente una agenzia di assicurazioni ha <span id="more-218"></span>dalla Casa una tariffa sulla quale applica sconti anche consistenti per poter essere competitiva sul mercato: non sempre questi sconti vengono mantenuti da un anno all&#8217;altro, ed ecco che il premio può aumentare anche del 20-30%. In realtà non è aumentata la polizza, è solo diminuito lo sconto&#8230; capito il meccanismo? Se invece siete assicurati con una compagnia telefonica o online, molto probabilmente riscontrerete un certo aumento tra il primo ed il secondo anno: questo è sempre dovuto alla politica degli sconti, molto aggressiva per le telefoniche, che applicano condizioni molto vantaggiose (es. 1 o 2 mesi di polizza gratis), ma soltanto alla prima stipula. Questo è solitamente scritto molto chiaramente.<br />
<strong>Cosa fare?</strong> L&#8217;unico parametro su cui è possibile <strong>trattare</strong> è quello dello sconto sulla commissione agenzia, cosa che di solito si fa di persona. La trattativa ha successo solo se l&#8217;agenzia ha un buon margine di guadagno e/o se è interessata a mantenere il cliente; impossibile invece trattare il prezzo delle telefoniche.<br />
Se pensate che la vostra polizza sia aumentata troppo ed ingiustamente, il consiglio che vi diamo quindi è: se potete, <strong>trattate il prezzo</strong>, ma fate sempre dei preventivi per trovare delle alternative: le differenze di costo tra una compagnia e l&#8217;altra sono sempre ben marcate e variano ogni anno!<br />
Raccontateci qui sotto le vostre esperienze su aumenti ingiustificati delle vostre polizze!</p>
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		<title>Assicurazione auto cointestata</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/assicurazioni-auto/assicurazione-auto-cointestata/</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assicurazioni auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Auto cointestata: cosa accade all'assicurazione? Quanti problemi!! Ecco tutto quello che devi sapere sulle vetture cointestate e le relative assicurazioni, e loro trasferimento su altre auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/02/auto-cointestata.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-213" title="auto-cointestata" src="http://www.preventivo-assicurazione.com/wp-content/uploads/2010/02/auto-cointestata-150x150.jpg" alt="Auto cointestata: quanti problemi!" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Auto cointestata: quanti problemi!</p></div>
<p>Siete in molti a chiederci delucidazioni di vario tipo in merito <strong>all&#8217;assicurazione di auto cointestate</strong>, ovvero che riportino sul libretto 2 o più proprietari. Diciamo subito che le vostre domande nascono a ragione, in quanto la disciplina delle assicurazioni nel caso di <strong>auto cointestata</strong> è poco chiara, in quanto le leggi in materia spesso non considerano questa possibilità, che invece è ancora abbastanza frequente.<br />
Come se non bastasse, molte complicazioni derivano da vecchie polizze e/o vecchie auto, tutte assoggettate alle vecchie regole delle assicurazioni che consentivano un legame meno forte di quello attuale tra intestatario della polizza e proprietario del veicolo. In pratica, prima era possibile cointestare una vettura tra più persone e stipulare l&#8217;assicurazione a nome di uno qualunque dei cointestatari.<br />
Se oggi acquistate un veicolo cointestato, la polizza assicurativa terrà invece conto della presenza di tutti gli intestatari della vettura: per calcolarne il premio saranno considerati i parametri più penalizzanti di entrambi, primo tra tutti l&#8217;età. Quindi, ad esempio, se padre e figlio neopatentato si cointestano una nuova auto, non sarà possibile fare l&#8217;assicurazione solo a nome del padre, bensì a nome di entrambi, con tanto di maggiorazione del premio dovuta alla giovane età del figlio.<br />
Sulla polizza figurerà come intestatario o l&#8217;uno o l&#8217;altro dei comproprietari, o entrambi, a seconda delle politiche adottate dalle singole compagnie, ma in tutti i casi la polizza sarà strettamente legata al veicolo e al fatto di essere cointestato, il che va tenuto sempre presente in caso di eventuali cambiamenti negli anni successivi.<br />
Infatti, finchè si mantiene la propria assicurazione nessun problema, ma i dubbi sorgono nel momento in cui si vuole cambiare qualcosa, ad esempio <span id="more-210"></span>trasferire la polizza da (o verso) una vettura intestata ad una sola persona&#8230; Dato che i casi e le possibilità sono molteplici, vediamone qualcuno a titolo di esempio. Vi ricordiamo in anticipo che le risposte sono date da nostre interpretazioni delle leggi vigenti e analisi dei casi segnalati, e devono essere prese come semplici pareri senza alcun valore legale!</p>
<p><em>Ho rottamato/venduto una auto cointestata con un&#8217;altra persona, posso mantenere la classe di merito su una nuova vettura intestata solo a me?<br />
</em>ISVAP ha precisato che la classe di merito viene mantenuta in caso di diminuzione degli intestatari, viceversa che non si mantiene in caso di aumento. Quindi in questo caso, si può utilizzare la classe di una auto cointestata venduta per assicurare una auto di proprietà esclusiva.<br />
NOTA: la classe può essere trasferita ad UNO SOLO dei precedenti cointestatari, gli altri dovranno firmare un documento di rinuncia.</p>
<p><em>Al contrario: posso trasferire la mia classe di merito di una mia auto venduta (proprietario unico), ad una mia nuova auto cointestata?</em><br />
In linea di principio no, ma in questo caso la ben nota Legge Bersani sulle assicurazioni ci viene in soccorso. Se il cointestatario è un parente convivente (eventualità spesso ricorrente), egli può ereditare la nostra classe di merito, che a questo punto sarebbe di entrambi. Molte assicurazioni riconoscono questa possibilità, altre no o con difficoltà, quindi informatevi bene.</p>
<p><em>Sono convivente con i miei genitori, che hanno una auto cointestata, sto acquistando una auto nuova che intesterò soltanto a me, posso utilizzare la classe di merito secondo il decreto Bersani?<br />
</em>La risposta è affermativa.</p>
<p><em>Sto acquistando la mia prima auto, posso utilizzare la classe di mio padre se la cointesto con lui?<br />
</em>Grazie al Decreto Bersani, puoi avere la sua classe anche se l&#8217;auto è intestata solo a te!</p>
<p>CONCLUSIONI: sconsigliamo vivamente di <strong>cointestare una vettura</strong>, a meno che questo non sia necessario per motivi di proprietà, ad esempio per successione in caso di più eredi. Non vi è alcun vantaggio in termini assicurativi in nessun caso, e in compenso si introducce una complicazione che può portare a sgradite sorprese!</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Storia assicurativa più importante della Classe di Merito?</title>
		<link>http://www.preventivo-assicurazione.com/index.php/preventivi-assicurazioni/storia-assicurativa-piu-importante-della-classe-di-merito/</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Preventivi assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[attestato di rischio]]></category>

		<category><![CDATA[bersani]]></category>

		<category><![CDATA[Classe di Merito CU]]></category>

		<category><![CDATA[storia assicurativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventivo-assicurazione.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Ma è vero che ormai la Storia Assicurativa è più importante della Classe di Merito per ottenere un buon preventivo assicurazione? Abbiamo fatto una simulazione, ecco cosa abbiamo scoperto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono in tanti a constatare che negli ultimi mesi i preventivi di molte assicurazioni auto sono molto più influenzati dalla <strong>storia assicurativa</strong> del contraente che non alla sua <strong>classe di merito CU (Classe Universale)</strong>; il motivo è presto detto: si tratta di un modo per &#8220;aggirare&#8221; i vantaggi derivanti al consumatore dall&#8217;applicazione del <strong>Decreto Bersani</strong> che consente di ereditare classi di merito di altre auto proprie o di parenti diretti.<br />
La storia assicurativa compare nell&#8217;attestato di rischio, proprio come la classe di merito, e riporta la storia degli ultimi 5 anni di assicurazione, indicando se si era assicurati o meno, la presenza di incidenti ed eventualmente se con colpa o meno. Ogni compagnia di assicurazioni è libera di attribuire il valore che vuole ad ogni parametro del profilo del contraente, ecco quindi che, ad esempio, per un ragazzo che acquista la prima vettura, dando maggiore valore (in negativo) ad una storia assicurativa inesistente, si vanificano in parte i benefici di una classe di merito bassa ereditata, ad esempio, da un genitore.<br />
Ma quanto incidono questi parametri? Abbiamo fatto una simulazione, prendendo come campione un uomo di 35 anni, impiegato, <span id="more-207"></span>single, residente in un capoluogo del Centro Italia, che acquista (ad assicura) una Fiat Punto 1.3 Mjet. Patente da oltre 10 anni, nessun incidente negli ultimi anni, nessun neopatentato autorizzato alla guida. Massimale di 2,5 milioni di euro, nessuna franchigia, preventivi effettuati con una delle più note compagnie di assicurazioni online e telefoniche.</p>
<ul>
<li><em>Caso1:</em> Prima auto, senza alcuna agevolazione, in classe 14 - Premio: 791,00 euro</li>
<li><em>Caso2:</em> Prima auto, classe 1 ereditata dal padre (Bersani) - Premio: 532,00 euro</li>
<li><em>Caso3:</em> Seconda auto, classe 1 ereditata da se stesso (Bersani) - Premio: 532,00 euro</li>
<li><em>Caso4:</em> Prima auto, classe 8 ereditata dal padre (Bersani) - Premio: 622,00 euro</li>
<li><em>Caso5:</em> Prima auto, classe 1 di una propria precedente polizza (no Bersani) - Premio 420,00 euro</li>
</ul>
<p>Da questi dati, risulta evidente che, nonostante le difese messe in atto dalle compagnie, assicurare una vettura con una buona classe &#8220;ereditata&#8221; è sempre una azione conveniente, sia che si tratti di una ottima classe 1 che di una classe meno vantaggiosa. E&#8217; tuttavia presente una sensibile differenza di premio tra classi &#8220;vere&#8221; e classi &#8220;ereditate&#8221;, fatto questo che sicuramente non è nello spirito della nota Legge Bersani che invece focalizza l&#8217;attenzione soltanto sulla classe di merito.<br />
Un fatto a nostro avviso degno di nota è quello della mancanza di differenza di premio tra la classe ereditata da se&#8217; stessi e quella ereditata da un parente. Secondo noi il premio per una polizza sulla seconda auto, dovrebbe essere più basso, almeno nel caso riportato. Il motivo è che si conosce la storia assicurativa della persona, relativa alla sua prima auto&#8230;. sono le stesse compagnie che hanno scelto di dare peso a questo parametro, ma evidentemente soltanto quando fa loro comodo!</p>
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