Questa faccenda della polizza RCA gratis all’acquisto dell’auto sta complicando un poco il già non brillante panorama assicurativo Italiano. Abbiamo affrontato l’argomento in dettaglio nella pagina dal titolo “RCA in omaggio all’acquisto della nuova auto: attenzione!”.
Veniamo subito al tuo caso.
A mio avviso hai, al contrario, pieno diritto di sospendere la tua polizza, operazione che è più conveniente rispetto all’annullarla per vendita e poi riaprirla, in quanto, nonostante venga effettuato il rimborso della parte di premio non usufruita, perderesti per intero IVA e imposte varie.
Alla riattivazione chiederai contestualmente lo spostamento sulla nuova auto, mantenendo ovviamente contratto, classe e storico recente, e qui viene la parte delicata.
Molte compagnie ostacolano lo spostamento di una propria polizza su un’auto, sempre con stessa proprietà, ma che sia già stata assicurata. Questo è sbagliato, si ha pieno diritto di farlo se la polizza di origine è “sbloccata” a seguito di vendita o rottamazione del veicolo. Ciò che non si può fare è invece l’applicazione della legge Bersani su un’auto già assicurata, ad esempio in questo caso non potresti applicarla scaduti i 6 mesi di polizza omaggio, ma non mi pare il tuo caso.
Come ultima osservazione, faccio notare che la sospensione polizza in genere vale al massimo per 1 anno, dopodiché la polizza decade e si perde il premio: bisogna fare attenzione a queste scadenze, specie se la RCA omaggio è di 1 anno e non di 6 mesi.