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Stefano.
- AutorePost
- 24 Aprile 2015 alle 22:56 #5242
tommaso
OspiteSalve, spero di non aver aperto un post già in uso, ma volevo chiedere una cosa.
Mi è capitato recentemente di non aver maturato l’attestato di rischio con l’ultima compagnia, perché avevo adottato il pagamento semestrale, ed il secondo semestre non ho più utilizzato il veicolo perchè sono andato all’estero.
Saldando (come farò) l’importo della seconda semestralità (essendo il contratto già scaduto e quindi decorsa l’annualità), è ancora valida la cu dell’attestato precedente per lo stesso veicolo con una nuova compagnia, o devo partire obbligatoriamente dalla 18?
Come faccio eventualmente a mantenere la vecchia CU (ossia la prima)?
Grazie.24 Aprile 2015 alle 23:01 #5277Esperto
Amministratore del forumIl mancato pagamento della rata semestrale (la seconda) di una assicurazione auto, comporta situazioni tra le più antipatiche che si possano immaginare. Il problema è appunto il “sequestro” del proprio attestato dio rischio: quello precedente non è più valido in quanto risulta utilizzato per una nuova polizza, ma quello nuovo non è maturato e non potrà esserlo a causa del mancato pagamento della seconda rata.
Questo comporta la possibilità di ri-assicurare il medesimo veicolo solo con una altissima classe CU 18, assurda per il costo elevato, o CU 14 a seconda della magnanimità della compagnia (comunque costosa).Cosa fare? La cosa migliore è cercare di pagare la seconda rata in sospeso. La legge concede fino ad un anno per pagare, ma la compagnia potrebbe accettare anche oltre il termine… molte compagnia procedono per vie legali, se la pratica è già avviata presso il Giudice le cose si complicano un poco.
In caso di rifiuto al pagamento, una alternativa alla classe elevata è la vendita del mezzo (se ne approfitta per cambiarlo) o la voltura ad un familiare… così facendo, si potrebbe applicare la legge Bersani, ammesso che in famiglia vi sia un veicolo della stessa tipologia correntemente assicurato con una buona classe.
5 Febbraio 2016 alle 17:22 #7574Stefano
OspiteGentile Amministratore, una domanda: nella sua risposta precedente scrive che, in caso di mancato pagamento del secondo semestre, “la cosa migliore è cercare di pagare la seconda rata in sospeso. La legge concede fino ad un anno per pagare”. Potrebbe indicarmi gentilmente il riferimento della legge? Ringrazio e saluto cordialmente.
5 Febbraio 2016 alle 17:24 #7576Esperto
Amministratore del forumStefano: è una parte un poco complessa dela Codice Civile, comunque direi di partire dagli art. 2934 e 2969 su prescrizione e decadenza.
5 Febbraio 2016 alle 19:11 #7580Stefano
OspiteLa ringrazio molto. Sembra essere l’articolo Art. 2952: Prescrizione in materia di assicurazione – “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze”. Questo dovrebbe permettermi di pagare una seconda semestralità senza che l’ascia punitiva e devastante della mia compagnia di assicurazioni, mi porti la classe di merito da 0 a 18. Grazie ancora per la celere ed esaustiva risposta.
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