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ichnos.
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- 31 Maggio 2013 alle 16:46#1169
Alberto Colombo
OspiteG.li Signori
ho stipulato nel 2005 una polizza assicurativa pluriennale relativa all’appartamento dove abito, la polizza scade nel giugno 2016;
a causa di una pessima gestione da parte dell’agenzia, ho deciso di disdirla ed ho inviato una raccomandata A-R , la risposta dell’ass. è stata:
la Legge Bersani nelle scadenze intermedie prima di quella finale (2016) prevede che sia inviata almeno 60 giorni prima della scadenza stessa, La disdetta inviata la riterremo valida per la scadenza del 2014.
DOMANDA : devo attenermi a quanto mi scrive l’agenzia? oppure posso anche NON RINNOVARE la polizza?
GRAZIE attendo risposta da parte dell’Esperto.
C.Saluti
Alberto
31 Maggio 2013 alle 16:51#1179Esperto
Amministratore del forumSalve,
ti confermo che la legge Bersani ha regolamentato in maniera più flessibile per l’utente le polizze del ramo vita, immobili, ecc. (ovvero quelle non RCA). Tuttavia, le polizze antecedenti il 2009, come suppongo sia a tua, mantengono un preavviso di 60 giorni per la disdetta annuale. Pensa che prima della legge potevano essere disdette solo alla scadenza decennale!
25 Dicembre 2014 alle 12:04#4223PAOLA
OspiteBuonasera vorrei un’informazione precisa ed anche la legge di riferimento se possibile per rispondere alla mia compagnia che mi ha rifiutato una disdetta alla polizza della mia abitazione stipulata a novembre 2011 con durata 5 anni quindi con scadenza novembre 2016. ora in seguito ad un sinistro accaduto a giugno 2014 non essendo rimasto soddisfatto del comportamento ho provveduto ad inviare disdetta entro 60 giorni dall’avvenuta liquidazione ma ad un mese dalla sua scadenza e la polizza scadeva il 30.11.2014. La compagnia mi risponde che in base all’art… delle CGA è solo la società’ che in seguito al sinistro può’ recedere dal contratto. Potete darmi spiegazione in quanto la polizza è scaduta il 30.11 e devo provvedere a fare qualcosa?
Grazie25 Dicembre 2014 alle 12:05#4228Esperto
Amministratore del forumPaola: purtroppo ritengo che la compagnia abbia ragione, e più che i riferimenti normativi, è il contratto ad avere senza dubbio riportate tutte queste clausole.
22 Febbraio 2015 alle 11:13#4672ichnos
Ospitese la polizza e’ intestata a persona fisica (e quindi cosi detta consumatore) la compagnia di assicurazioni non puo’ riservare il diritto di recesso per sinistrosita’ solo a se stessa ma lo deve estendere, a norma di una legge europea gia ampiamente recepita dallo stato italiano, anche all’altro contraente (tu)… ritengo inoltre che questo tuo diritto sia chiaramente indicato nel fascicolo informativo in quanto tale fascicolo e’ sempre preventivamente sottoposto all’approvazione dell’ivass… tale diritto prevede inoltre il rimborso del premio pagato e non goduto (il tempo residuo di assicurazione fino alla scadenza)… piuttosto la tua richiesta, inviata con raccomandata, deve essere di recesso e non di disdetta e far riferimento al riscontro della compagnia riguardo a quel sinistro… inoltre credo che per usufruire di questo diritto ci si debba attenere a dei termini precisi che decorrono dal riscontro formale della compagnia alla tua richiesta formale di risarcimento…
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