Anche e me sembrano anomale entrambe le considerazioni.
La rinuncia da parte dei figli non è assolutamente rilevante in quanto non possono beneficiarne per legge. Il coniuge in comunione dei beni è eventualmente l’unico autorizzato ad assumere a proprio nome l’attestato di rischio del defunto.
Non quadra neanche il fatto di doversi rivolgere alla medesima compagnia… con l’attestato di rischio e il certificato di morte si può ottenere una nuova polizza a nome della coniuge anche presso altre compagnie.
Per completezza va anche detto che alcune compagnie ostacolano (per convenienza o ignoranza) questa pratica, per cui spesso c’è da faticare un po’ per far valere i propri diritti. Fate anche attenzione che venga riconosciuta la classe e tutto lo storico, ovvero che Non venga applicata la legge Bersani, che comporta consistenti aumenti.