La risposta è purtroppo molto secca: mai, in nessun caso.
A seguito delle modifiche susseguite nel corso degli anni e all’adeguamento di tutte le assicurazioni Europee alla normativa internazionale, con l’istituto della Classe Universale, l’attestato di rischio può essere utilizzato soltanto dal titolare dello stesso, che, ricordiamo, è il proprietario del veicolo e non il semplice contraente della polizza (se diverso). Le eccezioni sono poche, ad esempio:
Il coniuge se in comunione dei beni
Nel riscatto delle auto in leasing
Nel passaggio da mezzo cointestato verso uno mono-intestato (o comunque in caso di riduzione degli intestatari).
Mai si può trasferire la classe tra società e rappresentanti delle stesse, motivo questo che spesso provoca problemi quando nelle aziende si vuol passare da auto private ad aziendali o viceversa.
La compagnia potrebbe però riconoscere almeno la Classe Interna: questo “lega” alla compagnia stessa e non garantisce il medesimo prezzo, ma è comunque meglio di niente… l’attribuzione o meno della classe Interna è a pura discrezione della compagnia stessa.